Articolo 378 del Codice di procedura civile

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L'articolo 378 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Deposito di memorie". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il pubblico ministero può depositare una memoria non oltre venti giorni prima dell'udienza.

Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell'udienza.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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