L'articolo 379 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Discussione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'udienza si svolge sempre in presenza.
All'udienza il relatore espone in sintesi le questioni della causa.
Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Il presidente dirige la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi.
[Comma non più previsto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168]
Non sono ammesse repliche.
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