Articolo 379 del Codice di procedura civile

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L'articolo 379 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Discussione". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
L'udienza si svolge sempre in presenza.

All'udienza il relatore espone in sintesi le questioni della causa.

Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Il presidente dirige la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi.

[Comma non più previsto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168]

Non sono ammesse repliche.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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