Articolo 380 bis del Codice di procedura civile

0
L'articolo 380 bis del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti.

Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391.

Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

Segui AvvocatoDigitale.com sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click: Seguici su YouTube

Posta un commento

0 Commenti

Posta un commento (0)