Articolo 380 bis.1 del Codice di procedura civile

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L'articolo 380-bis.1 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Procedimento per la decisione in camera di consiglio". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alle sezioni unite o alla sezione semplice è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno sessanta giorni prima dell'adunanza. Il pubblico ministero può depositare le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell'adunanza. La Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.

L'ordinanza, sinteticamente motivata, è depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio può riservarsi il deposito nei successivi sessanta giorni.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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