Articolo 392 del Codice di procedura civile

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L'articolo 392 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Riassunzione della causa". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione.

La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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