Articolo 393 del Codice di procedura civile

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L'articolo 393 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Estinzione del processo". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue; ma la sentenza della corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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