L'articolo 446 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Istituti di patronato e di assistenza sociale".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425.
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