L'articolo 447 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Esecuzione provvisoria".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.
Si applica il disposto dell'articolo 431.
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