Articolo 48 del Codice della strada

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L'articolo 48 del Codice della Strada è rubricato "Veicoli a braccia".

Ecco il testo: 
1. I veicoli a braccia sono quelli:

a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;

b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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