L'articolo 49 del Codice della Strada è rubricato "Veicoli a trazione animale".
Ecco il testo:
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.
Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice della Strada, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.