L'articolo 54 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Giudice competente".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.
La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.
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