Articolo 54 del Codice di procedura civile

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L'articolo 54 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Ordinanza sulla ricusazione". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'art. 52.

Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250.

Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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