Articolo 473 bis.23 del Codice di procedura civile

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L'articolo 473 bis.23 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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