L'articolo 473 bis.23 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.
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