L'articolo 473 bis.47 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Competenza per territorio. Poteri del pubblico ministero".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio del convenuto.
In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'attore o, nel caso in cui questo sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica.
Il pubblico ministero può proporre impugnazione avverso la sentenza che definisce il giudizio, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
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