L'articolo 473 bis.48 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Produzioni documentali".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Salvo quanto previsto dall'articolo 473-bis.51, nei procedimenti di cui alla presente sezione, al ricorso e alla comparsa di costituzione e risposta è sempre allegata la documentazione prevista dall'articolo 473-bis.12, terzo comma.
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