L'articolo 486 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Forma delle domande e delle istanze".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso negli altri casi.
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