L'articolo 487 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Forma dei provvedimenti del giudice".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finchè non abbia avuto esecuzione.
Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell'articolo 186.
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