L'articolo 500 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Effetti dell'intervento".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.
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