L'articolo 501 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Termine dilatorio del pignoramento".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata.
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