Articolo 501 del Codice di procedura civile

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L'articolo 501 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Termine dilatorio del pignoramento". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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