Articolo 605 del Codice di procedura civile

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L'articolo 605 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Precetto per consegna o rilascio"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.

Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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