Articolo 606 del Codice di procedura civile

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L'articolo 606 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Modo della consegna"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lui designata.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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