Articolo 607 del Codice di procedura civile

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L'articolo 607 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Cose pignorate"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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