L'articolo 607 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Cose pignorate" .
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.
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