L'articolo 620 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Opposizione tardiva" .
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.
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