Articolo 621 del Codice di procedura civile

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L'articolo 621 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Limiti della prova testimoniale"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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