Articolo 661 del Codice di procedura civile

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L'articolo 661 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Giudice competente"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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