Articolo 662 del Codice di procedura civile

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L'articolo 662 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Mancata comparizione del locatore"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Gli effetti dell'intimazione cessano, se il locatore non comparisce all'udienza fissata nell'atto di citazione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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