Articolo 663 del Codice di procedura civile

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L'articolo 663 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Se l'intimato non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida con ordinanza esecutiva la licenza o lo sfratto. Il giudice ordina che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.

Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida è subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste. In tale caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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