L'articolo 667 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Mutamento del rito" .
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426.
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