Articolo 668 del Codice di procedura civile

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L'articolo 668 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Opposizione dopo la convalida"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione, l'opposizione non è più ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell'articolo 663 secondo comma, è liberata.

L'opposizione si propone davanti al tribunale nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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