L'articolo 684 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Revoca del sequestro".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il debitore può ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate.
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