Articolo 685 del Codice di procedura civile

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L'articolo 685 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Vendita delle cose deteriorabili".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
In caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate. Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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