L'articolo 755 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Poteri del giudice"
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se le porte sono chiuse, o s'incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l'apposizione, il giudice può ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.
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