Articolo 756 del Codice di procedura civile

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L'articolo 756 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Custodia delle chiavi"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finchè non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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