Articolo 793 del Codice di procedura civile

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L'articolo 793 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Convocazione dei creditori"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell'articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l'udienza di comparizione dell'acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti, e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell'acquirente.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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