Articolo 806 del Codice di procedura civile

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L'articolo 806 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Controversie arbitrabili"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.

Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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