Articolo 807 del Codice di procedura civile

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L'articolo 807 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Compromesso"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.

La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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