L'articolo 67 viciesbis del Codice del Consumo, è rubricato "Misure transitorie".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti
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