Articolo 67 viciessemel del Codice del Consumo

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L'articolo 67 viciessemel del Codice del Consumo, è rubricato "Onere della prova".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante:
a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;
b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto;
c) l'esecuzione del contratto;
d) la responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.

2. Le clausole che hanno per effetto l'inversione o la modifica dell'onere della prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera t.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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