Bitcoin e criptovalute: profili civilistici e penalistici

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1. Premessa: Bitcoin e criptovalute: profili civilistici

Nell’ultimo decennio le criptovalute hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nei mercati finanziari e nei rapporti economici, ponendo al diritto questioni inedite e di particolare complessità. L’assenza di una disciplina legislativa organica e di una specifica qualificazione normativa ha imposto a dottrina e giurisprudenza un significativo sforzo interpretativo, che non ha ancora condotto a una soluzione univoca circa la natura giuridica delle cripto valute.

Il presente contributo si propone di esaminare i principali profili problematici connessi al fenomeno, soffermandosi sulla natura giuridica del bitcoin, sulla sua rilevanza nell’ambito dei rapporti contrattuali, sul regime successorio, sulla pignorabilità e sui profili di responsabilità civile derivanti dallo smarrimento, dal furto e dall’attività di intermediazione.


Bitcoin e criptovalute: profili civilistici e penalistici


2. La natura giuridica del bitcoin

La questione preliminare riguarda l'inquadramento del bitcoin entro le categorie tradizionali del diritto civile: moneta, bene mobile, bene immateriale o mera annotazione contabile. 

Una parte della dottrina ha escluso la riconducibilità alla categoria dei "beni giuridici" in senso tecnico, rilevando l'impossibilità di ricomprendere il bitcoin sia tra i beni materiali - non esistendo il token come entità fisica, ma come sequenza numerica registrata su un registro distribuito - sia tra i beni immateriali in senso proprio.


Su un piano diverso si colloca l'orientamento, ormai maggioritario in giurisprudenza, che valorizza la funzione economica del bitcoin quale entità suscettibile di appropriazione e di trasferimento, a prescindere dalla sua consistenza fisica, equiparandolo ad un "bene fungibile" ex art. 810 c.c. In questa direzione si segnala la recentissima sentenza del Tribunale di Roma sezione Ottava, n. 8006 del 20.05.2026, ove si indica che "il bitcoin, è pacificamente un bene fungibile [...]", richiamando le pronunce del: Tribunale di Firenze, sezione Fallimentare n. 18 del 21.01.2019, ove si legge che "Le criptovalute, dunque possono essere considerate "beni" ai sensi dell'art. 810 c.c., in quanto oggetto di diritti [...]", e della Corte d'Appello di Firenze, sezione I, 1.04.2020, sentenze nn. 712 e n. 713, nelle quali si afferma:" [...] Che le criptovalute siano beni fungibili è insito sia nella loro definizione di “valute virtuali” (corrispondenti cioè alla digitalizzazione di un valore) sia nel fatto che esse rappresentano mezzi di pagamento al pari del danaro pur non essendo emessi da un'autorità pubblica o da una banca privata.
Dunque, le criptovalute non costituiscano danaro, ma hanno del danaro la medesima funzione e le medesime caratteristiche di fungibilità. [...]
".

In questa direzione anche la Cassazione penale (sezione seconda, sentenza numero 20138 del 20.03.2025, pubblicata il 29.05.2025) che ha riconosciuto ai dati informatici una "fisicità strutturale", qualificando il bitcoin e le criptovalute come "cosa mobile" ai fini dell'art. 646 c.p. che disciplina il reato di appropriazione indebita. La qualificazione delle criptovalute in "cosa mobile" assume in tal senso un risvolto importante sul piano penale: le criptovalute, pur prive delle caratteristiche proprie dei beni materiali, essendo qualificabili come "beni" rendono applicabili le norme penali che presuppongono l'esistenza di un bene. 


3. Profili contrattuali

3.1 Il bitcoin come oggetto di scambio: qualificazione del contratto

Il contratto avente ad oggetto lo scambio di criptovaluta contro moneta legale o altro bene non trova una disciplina tipica nel codice civile. La prassi contrattuale lo riconduce, a seconda dei casi, alla permuta (ex art. 1552 c.c.), alla compravendita ex art. 1470 c.c. per assimilazione analogica, oppure a un contratto atipico ex art. 1322 c.c., la cui liceità è generalmente ammessa purché diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela.


3.2 La cessione di criptovalute tra privati

La cessione di criptovalute può avvenire anche tra privati; non è infrequente riscontrare, nella giurisprudenza, comprese le sentenze già richiamate, operazioni di trasferimento di criptoattività formalizzate mediante scritture private. Tali accordi rappresentano uno strumento utilizzato dalle parti per documentare il consenso al trasferimento, individuare l’oggetto della cessione, il corrispettivo eventualmente pattuito e le modalità di esecuzione dell’operazione.

La scrittura privata, pur non incidendo sulla registrazione del trasferimento sulla blockchain, può assumere rilievo probatorio nei rapporti tra le parti e nei confronti dell’autorità giudiziaria, contribuendo a dimostrare l’esistenza del contratto e il contenuto degli obblighi reciprocamente assunti. In caso di controversia, essa costituisce quindi un elemento documentale utile per l’accertamento dei fatti, soprattutto quando sia accompagnata da ulteriori prove, quali le evidenze delle transazioni sulla blockchain, le ricevute dei pagamenti o le comunicazioni intercorse tra i contraenti.


3.3 Deposito presso exchange e responsabilità dell'intermediario

La detenzione di criptovalute tramite piattaforme di exchange pone la questione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'utente e l'exchange: deposito irregolare, mandato con rappresentanza ovvero rapporto atipico di custodia digitale. La qualificazione del rapporto incide significativamente sul regime di responsabilità applicabile in caso di insolvenza della piattaforma, di attacchi informatici ovvero di blocco unilaterale del conto, con conseguente impossibilità per l'utente di prelevare il capitale, sia in valuta avente corso legale sia in criptovaluta. La questione assume altresì rilievo con riferimento alla possibilità per il creditore dell'utente di procedere al pignoramento delle criptovalute detenute presso l'exchange.


4. Successione ereditaria

4.1 Successione e assimilazione delle criptovalute ai beni mobili

Dal punto di vista dell'imposta sulle successioni ereditarie, ci si è chiesti se le criptovalute debbano essere indicate nella dichiarazione di successione oppure se tale adempimento non sia necessario. In primis, dal punto di vista giuridico non esiste una norma che indichi espressamente l'obbligo di dichiarare le criptovalute in successione: né il Testo Unico delle imposte sulle successioni e donazioni (d.lgs. n. 346/1990), né la riforma attuata con d.lgs. n. 139/2024 contengono una disposizione che nomini specificamente le cripto-attività. 

Pertanto, prettamente sul piano letterale, si potrebbe essere indotti a ritenere che le criptovalute restino estranee al perimetro applicativo dell'imposta di successione. Tale conclusione, tuttavia, non può essere condivisa. La riconducibilità delle cripto-attività all'attivo ereditario discende infatti dalla nozione generale e non tassativa di "beni e diritti" trasferiti a causa di morte, di cui all'art. 1 del medesimo Testo Unico che afferma:

1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.

Quella delineata dall’articolo 1 è una categoria aperta, che ricomprende pacificamente qualunque bene di valore patrimoniale riconducibile al de cuius, indipendentemente da un'elencazione nominativa da parte del legislatore. Ne consegue che le criptovalute vanno dichiarate anche in successione, con applicazione del criterio di valutazione al valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 346/1990. Tale impostazione trova peraltro conferma indiretta nella legge di bilancio 2023 (l. n. 197/2022, commi 126-147), che ha per la prima volta introdotto nell'ordinamento tributario italiano sia pur solo ai fini della disciplina delle plusvalenze IRPEF, una definizione espressa di "cripto-attività", introducendo la lettera c sexies all’articolo 67 Tuir, definendole:

Ai fini della presente lettera, per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.
Questo è un primo riconoscimento normativo che, pur settoriale, rafforza la tesi della piena rilevanza patrimoniale e dunque la necessità di indicarlo in successione.

4.2 Base imponibile e criteri di valutazione

La base imponibile è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione, in applicazione dell'art. 19 del d.lgs. 346/1990, criterio ordinario esteso senza deroghe alle cripto-attività. Il medesimo criterio si applica alle donazioni. Data la volatilità e la continua variazione di prezzo delle criptovalute, non è un valore statico nel tempo come può essere il saldo del conto corrente. Sul piano operativo pertanto la stima richiede il riscontro di evidenze di mercato - quotazioni ufficiali sugli exchange, prezzi di scambio, eventuali report di valutazione - con particolare cautela nei casi, non infrequenti, di forte oscillazione del valore del token nelle ore immediatamente successive al decesso o di quotazione su più piattaforme con prezzi disallineati. Il valore così dichiarato assume rilievo non solo ai fini dell'imposta di successione, ma anche quale costo fiscalmente riconosciuto in capo all'erede per il calcolo delle plusvalenze in caso di successiva cessione.

Quanto alla territorialità, trova applicazione il criterio generale dell'art. 2 d.lgs. 346/1990: se il de cuius era residente in Italia, l'imposta è dovuta su tutti i beni e diritti trasferiti, ovunque esistenti; se non residente, l'imposta colpisce solo i beni esistenti nel territorio dello Stato. Si ritiene pertanto che si considerano "esistenti" in Italia quelle cripto-attività detenute presso prestatori di servizi per le cripto-attività residenti in Italia, ovvero registrate su un supporto di archiviazione fisicamente collocato nel territorio nazionale (il cd. wallet).


4.3 Il vero nodo: l'accesso alle chiavi private

Ampliando il tema alla mera parte operativa, la valorizzazione delle criptovalute risulta importante, poiché rientrano nell’attivo ereditario, al fine di un’eventuale divisione ereditaria o per verificare se è stata lesa la quota di legittima. La determinazione del valore ai fini successori, per quanto ormai stabilizzata, non risolve il problema che nella pratica professionale si rivela più insidioso: l'accesso materiale degli eredi all'asset. Le credenziali (chiavi private, seed phrase, PIN) non costituiscono di per sé un diritto di proprietà, ma il mero strumento di legittimazione all'esercizio del diritto sul bene, che resta giuridicamente ricollegato al soggetto detentore; il sistema è, in questo senso, "nominativo", e i contratti con gli intermediari ne vietano tipicamente la cessione in uso.

Ne discende una dissociazione pratica, tutta interna al fenomeno successorio, tra titolarità del diritto - che si trasmette secondo le regole ordinarie, comprese quelle a tutela dei legittimari - e possibilità effettiva di disporne. In assenza di seed phrase o accesso al wallet, l'erede può conoscere l'esistenza della posizione (ad esempio da documentazione bancaria, corrispondenza o dichiarazioni fiscali del de cuius) senza poter in alcun modo trasferirla, né v'è rimedio giudiziale che possa sopperire alla perdita della chiave, stante l'architettura crittografica del sistema (vi sono stati molti casi in cui è stata smarrita la password del wallet che conteneva le criptovalute e non vi è rimedio per accedervi). Il rischio, tutt'altro che teorico, è che l'asset resti irrimediabilmente "congelato" sulla blockchain.

Va inoltre segnalato che la mera consegna informale della seed phrase a un familiare in vita, prassi diffusa ma priva di formalizzazione, non equivale a un valido atto di attribuzione patrimoniale: può, a seconda delle circostanze, essere riqualificata come donazione informale (con i relativi problemi di forma e di collazione) oppure restare priva di effetti traslativi, con conseguente permanenza del bene nell'asse ereditario nonostante il trasferimento materiale delle credenziali.


4.4 Strumenti di pianificazione successoria e valorizzazione della criptovaluta ai fini successori

Al fine di risolvere questo problema tecnico, è possibile redigere il cosiddetto “testamento digitale” consiste in disposizioni testamentarie sulla vita digitale del de cuius, che possono riguardare specificamente anche gli asset digitali e le modalità di trasmissione delle credenziali di accesso. É bene però evitare però di indicare le credenziali di accesso in chiaro nell'atto che, in quanto pubblico o comunque conoscibile, ne comprometterebbe la segretezza.

La trattazione in sede di successione pertanto risulta uguale a qualunque altro bene caduto in successione e segue le medesime regole, sicché l'attribuzione particolare di un asset digitale di valore significativo a un solo successibile può comunque essere oggetto di azione di riduzione da parte degli altri legittimari, esattamente come per qualunque altro bene dell'asse ereditario.

La determinazione del valore delle criptovalute ai fini successori presenta una peculiare criticità derivante dalla natura dei mercati delle criptoattività, operativi ininterrottamente ventiquattro ore su ventiquattro, non è un dato statico come può essere il denaro sul conto corrente che al momento di apertura della successione, corrisponde al valore statico della data di decesso del de cuius, è un valore statico. A differenza degli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, non esiste una quotazione ufficiale di chiusura né una disposizione normativa che individui il momento esatto al quale fare riferimento per la valorizzazione. Ne consegue che, in assenza di una disciplina specifica, appare preferibile adottare un criterio oggettivo e verificabile, facendo riferimento al valore di mercato rilevabile alla data di apertura della successione tenendo conto anche dell’orario del decesso. Tale valorizzazione risulterebbe alquanto difficile da effettuare, poiché il prezzo delle criptovalute cambia in ogni momento, pertanto non essendoci una norma ad hoc, nemmeno nel testo unico sulle imposte di successione e donazioni, pur se non rientrante nell’ambito civile, si potrebbe anche valorizzarle dando loro un valore medio delle quotazioni nel giorno del decesso, criterio oggettivamente preferibile (al fine dei calcoli della massa ereditaria, è necessaria la conversione in euro), per evitare contestazioni è bene comunque conservare la documentazione idonea a dimostrare la correttezza del metodo di valutazione prescelto.


5. Pignorabilità ed esecuzione forzata

Il pignoramento delle criptovalute rappresenta uno dei profili più problematici dell’esecuzione forzata contemporanea. L’assenza di materialità fisica degli asset e il funzionamento della tecnologia blockchain rendono particolarmente complesso il reperimento del bene. Inoltre, l’effettività dell’esecuzione dipende spesso dalla collaborazione del debitore per l’ottenimento delle chiavi private, collaborazione che, in assenza di specifici strumenti coercitivi previsti dal codice di procedura civile, può risultare di fatto irrealizzabile.

Poiché le criptovalute sono generalmente qualificate come beni mobili, come sopra esposto, esse possono essere oggetto di pignoramento, sia in via diretta, quando sono detenute in un wallet nella disponibilità del debitore, sia mediante pignoramento presso terzi, quando sono custodite da un exchange. Sotto il profilo normativo trova quindi applicazione la disciplina generale dell’espropriazione forzata; tuttavia, sul piano pratico e operativo, l’esecuzione può incontrare rilevanti ostacoli qualora il debitore non collabori. Si pensi all’ipotesi in cui questi si rifiuti di comunicare le credenziali o le chiavi private necessarie per accedere al wallet, ovvero abbia già trasferito gli asset verso un altro indirizzo. Sebbene le transazioni sulla blockchain siano generalmente tracciabili, il trasferimento può avvenire in tempi estremamente rapidi e il recupero delle criptovalute o la loro riconducibilità al debitore possono risultare particolarmente complessi.


6. Considerazioni conclusive

Il quadro che emerge è quello di un istituto che la giurisprudenza ha progressivamente "addomesticato" entro categorie esistenti - bene suscettibile di appropriazione, oggetto di prestazioni contrattuali, componente dell'asse ereditario, cespite pignorabile - senza che il legislatore abbia fornito una qualificazione generale valevole per il diritto civile. La normativa fiscale nazionale è intervenuta su piani settoriali (vigilanza, fiscalità) e non colmano il vuoto di sistema. Per il professionista, ciò si traduce nella necessità di un approccio multidisciplinare - civile, successorio, esecutivo e fiscale - e di un costante aggiornamento giurisprudenziale, stante la rapidità con cui i tribunali di merito stanno definendo, caso per caso, i contorni applicativi di un fenomeno che il codice civile non aveva previsto.



Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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