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Articolo 2700 del Codice Civile

L’ art. 2700 del Codice Civile è rubricato “Efficacia dell’atto pubblico“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Breve spiegazione:

L’articolo 2700 c.c. definisce il valore di efficacia probatoria dell’atto pubblico, definito dall’art. 2699 c.c. come l’atto redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato con le formalità prescritte.
L’atto così formato gode di fede privilegiata: fa piena prova, fino a querela di falso, della sua provenienza, delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui stesso compiuti. 
Si tratta pertanto di una prova molto “forte”. 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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