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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 13 del Codice di procedura civile

Articolo 13 del Codice di procedura civile

L’articolo 13 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni.

Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci.

Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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