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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 19 del Codice di procedura civile

Articolo 19 del Codice di procedura civile

L’articolo 19 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda.

Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati ((di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile))
hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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