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Articolo 488 del Codice di procedura civile

L’articolo 488 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Fascicolo dell’esecuzione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il cancelliere forma per ogni procedimento d’espropriazione un fascicolo informatico, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall’ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

Il creditore è obbligato a presentare l’originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità, il duplicato informatico o la copia attestata conforme all’originale a ogni richiesta del giudice.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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