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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 540 bis del Codice di procedura civile

Articolo 540 bis del Codice di procedura civile

L’articolo 540 bis del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Integrazione del pignoramento”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell’ultimo comma dell’articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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