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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 663 del Codice di procedura civile

Articolo 663 del Codice di procedura civile

L’articolo 663 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Mancata comparizione o mancata opposizione dell’intimato”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se l’intimato non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida con ordinanza esecutiva la licenza o lo sfratto. Il giudice ordina che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.

Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida è subordinata all’attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste. In tale caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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