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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 664 del Codice di procedura civile

Articolo 664 del Codice di procedura civile

L’articolo 664 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Pagamento dei canoni”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Nel caso previsto nell’articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto d’ingiunzione per l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all’intimazione.

Il decreto è conservato nel fascicolo d’ufficio unitamente a una copia dell’atto di intimazione.

Il decreto è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente.
L’opposizione non toglie efficacia all’avvenuta risoluzione del contratto.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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