Articolo 326 del Codice Civile

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L'articolo 326 del Codice Civile è rubricato “Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 326 del Codice Civile italiano:
L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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