Articolo 327 del Codice Civile

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L'articolo 327 del Codice Civile è rubricato “Usufrutto legale di uno solo dei genitori”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 327 del Codice Civile italiano:
Il genitore che esercita in modo esclusivo la responsabilità genitoriale è il solo titolare dell'usufrutto legale.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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