Articolo 328 del Codice Civile

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L'articolo 328 del Codice Civile è rubricato “Nuove nozze”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 328 del Codice Civile italiano:
Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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